Quadro di riferimento Quadro di riferimento

Riferimenti legislativi e giurisdizionali dell'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS - Periodico online.

I riferimenti legislativi e giurisdizionali in cui si inquadra l’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile realizzata in collaborazione tra APART e il periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) con l'utilizzo in Italia del rating reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART e CROP NEWS) sono:

• Articolo 6 (Liceità del trattamento), comma 1, lettere a) e b), Regolamento GDPR (Protezione dati UE), in ordine sia alla ”liceità del trattamento” e alle sue correlate, specifiche basi giuridiche del “consenso per una o più specifiche finalità” e dell’ “esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” (es. incarico professionale conferito al RAM – Reputation Audit Manager) o “esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” sia alla “liceità del trattamento delle categorie particolari di dati personali” di cui agli artt. 9 e 10 del richiamato GDPR, al termine dell’interazione con il professionista incaricato quando il richiedente decide di formalizzare per iscritto l’approvazione o meno del proprio Rating Reputazionale e di prestare il consenso – libero e informato – alla sua eventuale pubblicazione.

Conseguentemente, ne deriva che, a norma dell’art. 6 del Regolamento UE GDPR le condizioni di liceità per il trattamento dei dati personali del richiedente il Rating Reputazionale Mevaluate elaborato dall’algoritmo proprietario e pubblicato da CROP NEWS sono le seguenti:

  1. il trattamento dei dati – compresi i certificati pubblici (es.: casellario giudiziale; carichi pendenti; misure di prevenzione; iscrizione nel registro delle notizie di reato) e privati (es.: attestazione relativa a una prestazione lavorativa) – conferiti volontariamente dal soggetto interessato a richiedere il proprio Rating Reputazionale o a conoscere quello altrui è necessario per poter dare seguito alla sua richiesta e, quindi, per consentire al Titolare del trattamento dei dati di eseguire il contratto di cui l’interessato è parte e/o di eseguire le misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  2. il trattamento dei dati consistenti nella rappresentazione alfanumerica del Rating Reputazionale richiesto è invece effettuato in base al preventivo consenso esplicito dell’interessato, formalizzato successivamente alla piena conoscenza e sperimentazione sia dello schema esecutivo dell’algoritmo che lo determina, sia delle correlate funzioni euristiche – costantemente sviluppate e raffinate –, anche con simulazioni idonee a esemplificare l’incidenza sul Rating Reputazionale dei “pesi” attribuiti ai vari fatti dell’esistenza di persone fisiche e giuridiche.

 Articolo 85 (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione) Regolamento GDPR (protezione dati UE). Il periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) è conforme al predetto Regolamento UE, sia laddove prevede il consenso degli interessati alla pubblicazione di profili reputazionali a favore di se stessi, sia in relazione alla pubblicazioni di profili reputazionali contro terzi non soci dell’Associazione CROP NEWS ai sensi del richiamato art. 85 (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione) del Regolamento GDPR (protezione dati UE) e della Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925 in successivo commento.

• Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria.

• Art. 137 (Disposizioni applicabili) Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Da ciò ne consegue che anche il trattamento dei dati giudiziari svolto dall'Associazione CROP NEWS – quale editore del periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) iscritto al Tribunale Ordinario di Roma, sezione per la stampa e l’informazione, n. 172/2017 del 26.10.2017 – è da ritenersi lecito.

• Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018: Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

• Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Cinquième Section, del 28.06.2018, in cui si afferma che la libertà d’informazione prevale sul diritto all’oblio. Per approfondimenti:

• https://www.edotto.com/articolo/liberta-di-informazione-prevale-sul-diritto-alloblio;

• https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo.

• Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151 per cui il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza e i dati personali possono essere trattati e diffusi a prescindere dal consenso dell’interessato. La sentenza in esame appare di notevole interesse in quanto la Corte di Cassazione prende posizione sul delicato bilanciamento tra il personale diritto alla riservatezza ed il diritto diffuso all’informazione su fatti pubblici. I giudici di legittimità, in particolare, confermando un orientamento ormai consolidato, nonostante la contraria posizione del Garante della Privacy, hanno affermato che, stante l’attuale sistema normativo, il giornalista può diffondere e pubblicare dati personali anche in assenza del consenso degli interessati, purché svolga la sua attività nel rispetto delle norme deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca (Cfr. Riservatezza: prevale il diritto di cronaca).

• Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925 per cui ben potranno talune questioni, di interesse per un numero limitato di soggetti o di specifiche categorie professionali, meritare divulgazione sugli organi di stampa (es. CROP NEWS), qualora potenzialmente modificative di comportamenti e decisioni nel gruppo sociale di riferimento.

• Sentenza Sezioni Unite della Cassazione, 29 gennaio 2015, n. 31022 da cui si evince che la stampa telematica, al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge:

Le Sezioni Unite si pronunciano sull’equiparazione tra giornale cartaceo e giornale telematico.

Importante e risolutivo indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sul contrasto giurisprudenziale esistente in relazione alla questione dell’ammissibilità o meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica online regolarmente registrata o di una determinata pagina web della testata, nell’ambito della più complessa e generale problematica relativa ad una possibile equiparazione tra giornale telematico e giornale cartaceo.

Prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite resa con sentenza del 29 gennaio 2015, n. 31022, l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, facendo riferimento alla nozione tradizionale di stampa definita dall’art. 1 legge n. 47 del 1948, escludeva la possibilità di estendere le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa anche agli articoli giornalistici pubblicati sul web, quali tipiche forme di manifestazioni del pensiero trasmesse per via telematica.

In particolare, secondo tale impostazione, il termine stampa sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale con esclusivo riferimento alla carta stampata, con conseguente impossibilità di estendere automaticamente la specifica garanzia negativa prevista dall’art. 21, comma 3 Cost. all’informazione giornalistica telematica (si veda, a titolo esemplificativo la sentenza della Cassazione del 2013, n. 10594).

Una tesi minoritaria escludeva tale soluzione, prospettando una grave violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., a causa di un irragionevole trattamento differenziato tra l’informazione giornalistica tradizionale cartacea e l’informazione telematica diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che quest’ultima, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile a sequestro preventivo.

Sul contrasto, come detto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 29 gennaio 2015, n. 31022.

In primo luogo, viene affermato che la libertà di stampa costituisce un principio cardine su cui si fonda lo Stato democratico, in quanto condizione imprescindibile per il libero confronto di idee e per la formazione di un’opinione pubblica consapevole e, pertanto, la Costituzione, in attuazione di tale principio, esclude la possibilità che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, prevedendo una specifica e rafforzata tutela (ex art. 21, comma 3 Cost.), così da circoscrivere, nel caso di delitti commessi con tale mezzo, il ricorso all’istituto del sequestro preventivo, soggetto alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione, se non nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Inoltre, il fondamento della libertà di informazione viene individuato nell’art. 21 Cost. e, a livello transnazionale, nell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 10 CEDU e nell’art. 11 della Carta di Nizza.

Ciò premesso, secondo i giudici ermellini, la testata telematica deve considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio giornale, in considerazione del fatto che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione comporta un’inevitabile equiparazione del giornale online a quello tradizionale, con conseguente divieto di disporre, salvo le eccezioni espressamente previste, il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022). Il sequestro preventivo della stampa, come si legge nella sentenza in commento, può essere disposto soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o nel caso di stampa clandestina. In particolare, i casi nei quali è consentito il sequestro preventivo sono:

  • violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 Legge n. 47/1948);
  • stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (articolo 2 R.Dlgs. n. 561/1946);
  • stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 Legge n. 645/1952);
  • violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (art. 161 Legge n. 633/1941).

Peraltro, anche la giurisprudenza sovranazionale ha sostenuto con particolare insistenza l’equiparazione tra giornale cartaceo e giornale online (a titolo esemplificativo, Corte EDU, 16/07/2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia; Corte Giustizia, 25/10/2011, Martinez c. Societé MGIM Limited; Corte Giustizia, 25/10/2011, Date Advertising c. X).

A sostegno di tale tesi, i giudici di legittimità hanno valorizzato un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della nozione di stampa, non desumibile dal solo tenore letterale del dettato normativo, così da attribuire a tale termine un significato evolutivo coerente con il progresso tecnologico, mediante l’applicazione di un criterio storico-sistematico perfettamente coerente con il dettato costituzionale di cui all’art. 21 Cost.

In altri termini, la nozione di stampa definita dall’art. 1 legge 8 febbraio 1948, n. 47 è riferibile anche alle pubblicazioni telematiche, sussistendo infatti, anche in questi casi, l’elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione e l’elemento oggettivo della formazione di un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, come si evince anche dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, che, nel configurare una nuova definizione di prodotto editoriale, sancisce espressamente l’estensione all’editoria online delle norme relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e all’obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei periodici.

Interessanti le argomentazioni interpretative evidenziate dalle Sezioni Unite della Cassazione a sostegno di tale tesi.

In particolare, i giudici ermellini delimitano la nozione di “stampa” riferibile al mondo virtuale, focalizzando un’opportuna distinzione tra forum, blog, social network e newsletter, quali forme di comunicazione telematica senz’altro espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., ma non riconducibili alla nozione di stampa e il fenomeno sempre più diffuso di giornali telematici, strutturati come un veri e propri giornali tradizionali, con una propria organizzazione redazionale e un direttore responsabile.

In quest’ultimo caso, infatti, poiché tale prodotto editoriale assume una peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, esso soggiace alla disciplina generale sulla stampa.

Valorizzando la locuzione “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” prevista dall’art. 21, comma 1 Cost., viene data rilevanza anche al giornale telematico diffuso via Internet, mediante il riconoscimento di una nozione figurata di prodotto editoriale che, indipendentemente dalla configurazione cartacea o telematica, ove presenti i requisiti ontologici propri di un giornale, non è estraneo alla nozione tecnica di stampa di cui all’art. 1 legge n. 47 del 1948, in quanto, ciò che conta è lo scopo informativo, quale elemento caratterizzante l’attività giornalistica, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

In conclusione, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, in quanto vero e proprio prodotto editoriale, rientra nella nozione di stampa e soggiace alla relativa normativa, perché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea.

• D. Lgs. 231/2001 (supporto alla costruzione dell’esimente nell’ambito del complessivo sistema di controllo interno delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni afferente la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato).

• D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), come rivisto dal D.Lgs 56/2017 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 83, comma 10 (“sistema di premialità-penalità delle imprese basato su criteri reputazionali valutati secondo parametri oggettivi e misurabili”).

• Legge 114/2014, art. 32, commi 8 e 10, (a scopo anticorruzione e antimafia impone alle imprese “prescrizioni operative secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza”).

• Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

• D. L. 1/2012, art. 5-ter, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 (Rating di Legalità AGCM).

• Costituzione, art 118, comma IV (autonoma iniziativa … per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà …).

• Legge 47/1948 (Disposizioni sulla stampa).

• Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 5259/1984 (Concorso di tre condizioni per l’esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti ex art. 21 Costituzione).

• D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

• Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati personali nn. 3/2016 (dati sensibili) – 7/2016 (dati giudiziari), modificate da:

• Provvedimento n. 424 del 19 luglio 2018 in tema di Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali e s.m.i.

• Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018 che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali – n. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento GDPR e con il D. Lgs n. 101/2018 di adeguamento del Codice e s.m.i.

valide per le associazioni qual è l’Associazione CROP NEWS di cui sono Soci tutti i 12.000 RAM (Reputation Audit Manager) a numero chiuso, i 30.000 RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) iscritti ad APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) ex Legge 4/2013 e gli utenti a qualsiasi titolo del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) che pubblica le cronache reputazionali degli interessati corredate dei relativi certificati, anche a carattere giudiziario, legittimate dalle leggi sulla stampa e nel contesto della libertà d'informazione prevalente sia sul diritto alla riservatezza, sia sul diritto all'oblio, per la sicurezza delle relazioni lavorative e personali, a tutela della collettività (cfr. cropnews.online).

• Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. 1, n. 5715/2018 del 04.04.2018 relativa all’accoglimento del Ricorso dell’Associazione MEVALUATE ONLUS contro il precedente provvedimento inibitorio del 24.11.2016 del Garante per la Protezione dei Dati Personali , non più attuale in quanto i fatti sono anteriori all’entrata in vigore (il 25.05.2018) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) che disciplina la materia con i richiamati artt. 6 (Liceità del trattamento), comma 1, lettere a) e b), e 85 (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione), con cui si sancisce che: 

i. pag. 5 “… non può negarsi all’autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti, fornendo servizi in senso lato ‘valutativi’, in vista del loro ingresso nel mercato, per la conclusione di contratti e per la gestione di rapporti economici. La realtà attuale, nazionale e sovranazionale, conosce diffusamente fenomeni di valutazione e di certificazione da parte di privati, riconosciuti anche a fini di attestazione di qualità e/o di conformità a norme tecniche. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato afferma ‘in via di principio, la legittimità dell’erogazione di servizi che possano contribuire a rendere maggiormente efficienti, trasparenti e sicuri i rapporti socio-economici …”;

ii. pag. 5 “… Ne consegue che la mancanza di una disciplina normativa istitutiva del ‘rating reputazionale’ proposto dalla ricorrente, analogo, per esempio, all’art. 83, comma 10 del D. Lgvo n. 50/2016 in relazione al c.d. rating di impresa, non comporta il difetto di liceità del Sistema Mevaluate. Esso, infatti, si avvale di uno schema negoziale di tipo associativo, per fornire un servizio di valutazione e di accreditamento a vantaggio dei consociati, perfettamente consono ai principi dell’autonomia privata, ai quali ben si adatta anche il richiamo a codici di condotta o di autoregolamentazione, che, per quanto ispirati a valori universali (Codice della reputazione universale), traggono la loro fonte esclusivamente dalle regole negoziali di libertà e di autonormazione …”;

iii. pag. 6 “... Il Sistema Mevaluate, nel complesso, corrisponde a tale requisito di liceità, poiché tutte le attività di caricamento delle informazioni e di validazione e certificazione dei documenti sono soggette al consenso dell’interessato e alla volontarietà della sua azione. La sottoscrizione del vincolo associativo rende conoscibili i propri profili reputazionali a tutti i consociati, in una funzione di controllo reciproco che garantisce anche l’aggiornamento dei dati e dei profili reputazionali …”;

iv. pagg. 6-7 ... non esclude tale requisito di liceità anche in relazione alla clausola contrattuale, che subordinerebbe la permanenza e/o la conclusione di un rapporto contrattuale (di lavoro, di prestazione d’opera, di appalto, di fornitura ecc.) all’adesione alla piattaforma Mevaluate e all’associazione che se ne avvale …” (cfr. Reputazione: una nuova moneta da spendere (clausola contrattuale, slide n. 18).

La predetta clausola contrattuale determina anzitutto un drastico abbattimento di comportamenti illeciti e inadempimenti che verrebbero conosciuti da chiunque consulti il periodico online CROP NEWS. Inoltre, la stessa clausola contrattuale determina la rilevante deflazione del contenzioso, elemento frenante dello sviluppo in Italia.

Il Garante per la protezione dei dati personali il 07.06.2018 ha notificato Ricorso per Cassazione limitatamente ai motivi previsti dalla legge (violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del Tribunale di Roma; omesso esame da parte del Tribunale di Roma circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

L’Ordinanza n. 14381 del 24.05.2021 della I^ Sezione Civile Corte di Cassazione con il rinvio al Giudice del Merito - limitatamente all'accertamento, nel caso di specie, dell'effettiva conoscibilità da parte degli interessati dello schema esecutivo dell'algoritmo - non ha disconosciuto quanto originariamente affermato dal Tribunale in ordine ai seguenti principi:

  • è legittimo il trattamento dei dati personali degli aderenti al sistema Mevaluate Onlus perché validato dal consenso, e dunque perché espressione di autonomia privata;
  • sono diffusi nella realtà attuale, nazionale e sopranazionale, fenomeni di valutazione reputazionale da parte di privati (es. TripAdvisor);
  • è lecito il sistema di rating reputazionale proposto dall’associazione Mevaluate Onlus, anche in mancanza di una disciplina normativa istitutiva.

La Corte, in definitiva, ha confermato la possibilità di sviluppare servizi di rating reputazionale basati sul consenso dell’interessato che è validamente prestato (…) solo se espresso liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato (…)  Il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati”. 

Insomma, il cittadino, purché informato esplicitamente sui meccanismi dell’algoritmo, ha il potere e la libertà di richiedere e ottenere il profilo reputazionale. La Cassazione ha dunque legittimato l’attività di profilazione reputazionale contro cui si era pronunciato il Garante ritenendo – del tutto arbitrariamente – che fosse violata la dignità della persona (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5805596).

Il rating reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd  (Socio Fondatore APART e CROP NEWS) concesso in uso per l’Italia al periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) è certificato dal WEC (Worldwide Ethics Committee) MEVALUATE HOLDING, coordinato fino al 31.12.2016 da Mariarosaria Taddeo (Department of Computer Science, Oxford Internet Institute – University of Oxford), di cui è stato Advisor for International Law il Prof. Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, già Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, fino al 06.07.2021 (data della sua morte).

Il richiamato WEC (Worldwide Ethics Committee) svolge due funzioni fondamentali. La prima è di garantire che la determinazione del rating della reputazione sia eticamente corretta – ethically sound – in linea cioè con i princìpi etici e i diritti scelti come quadro di riferimento. Parametri questi che sono stati individuati dallo stesso Worldwide Ethics Committee nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono diventati le linee-guida del Codice della Reputazione Universale, il regolatore etico e operativo di MEVALUATE e di CROP NEWS. La seconda funzione è di assicurare che i punteggi espressi con il rating abbiano una validità generale, che siano cioè confrontabili tra loro anche al di fuori dei rispettivi contesti nei quali sono stati generati.

Ai fini della configurabilità dell’esimente delle responsabilità nei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 231/2001 (Risk e Compliance) il rating reputazionale MEVALUATE punta "a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione di reati, dei fenomeni di riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’economia in generale, con un legittimo vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza e affidabilità delle attività che il Rating Reputazionale Mevaluate rende possibili", come risulta dal Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING a cui hanno collaborato in primis l’organismo pubblico multidisciplinare CCASGO  (Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere) coordinato dal MINISTERO DELL’INTERNO e partecipato da Direzione Nazionale Antimafia (DNA), Direzione Centrale della Polizia Criminale (CRIMINALPOL), Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e Trasporti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Programmazione Economica. [cfr. 22 Articoli di stampa e TV a conferma del consenso espresso dal CCASGO (Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE].
Hanno altresì seguito i lavori, in rappresentanza degli operatori economici privati e pubblici: Consorzio CBI – Customer to Business Interaction (590 banche associate all’ABI), ALSTOM SpA, ANAS SpA (100% Ministero dell’Economia e delle Finanze), CALCESTRUZZI SpA (Gruppo ITALCEMENTI), CMC – Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna, ILVA SpA, MEVALUATE HOLDING Ltd, PwC – PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, SISAL SpA.

Sempre al fine di qualificare la configurabilità dell’esimente delle responsabilità nei procedimenti ex richiamato D.Lgs. 231/2001:

• MEVALUATE HOLDING Ltd è stata anche capofila del progetto di rating reputazionale europeo denominato VIRTUTE, a cui hanno aderito il MINISTERO DELL’INTERNO con la POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell’Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, come testimoniato da 19 articoli a stampa e messe in onda TV.

CONCLUSIONI

• Il Regolamento Associazione CROP NEWS – alle pagg. 43 e 44, punti 7.M, 7.N, 7.O, 7.P, 7.Q – contiene i principali riferimenti che ne documentano per tabulas l’assoluta conformità al Regolamento UE (GDPR).